PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Competenze regionali).

      1. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni loro spettanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, possono emanare norme che individuano particolari aree idonee alla localizzazione degli impianti per telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione, anche con esclusione di altre.

Art. 2.
(Competenze comunali).

      1. I comuni, nell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in attuazione della potestà regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, definiscono norme di carattere ambientale per il corretto insediamento territoriale degli impianti per telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione, anche individuando siti di particolare rilevanza definiti sensibili in cui sia esclusa la localizzazione, e definiscono altresì le norme di carattere radioprotezionistico idonee ad assicurare la minimizzazione delle esposizioni della popolazione residente ai campi elettromagnetici generati dai medesimi impianti nel territorio comunale.